Statuto

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Per iniziativa dei fondatori Sigg.ri Saverio Evangelista, Emiliano Regoli, Monica Landi, Carmine Pellegrino, Marco Longobardi, Paolo Andrei, Roberto Scarselli, Franco Piccioni, Giuseppe Evangelista è costituita una Associazione denominata
“RAGAZZOPADRE”.

Art. 2 – SEDE, AMBITO DI ATTIVITA’ E DURATA

La sede legale della Associazione è stabilita in Rosignano Marittimo (LI) – Via delle Pescine 28 – 57016. Il Consiglio direttivo potrà stabilire anche altri luoghi in cui la stessa potrà operare. La Associazione svolge la sua attività in ambito nazionale e, ove ne ricorra l’interesse, all’estero. La sua durata è definita sino al 31 Dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato a norma di Stauto. Ogni associato, compresi i fondatori, potrà sempre recedere dall’associazione secondo le forme previste dall’art. 24 codice civile.  In mancanza di altro domicilio legale espressamente eletto a mezzo comunicazione scritta, il domicilio legale degli Associati per ogni rapporto con l’Associazione è la sede sociale.

Art. 3 – SCOPO E ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE

L’Associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.
L’Associazione si prefigge lo scopo di diventare un punto di riferimento per genitori separati che trovino difficoltà nella gestione del loro rapporto, infondendo la cultura della famiglia separata ma serena, ponendo particolare attenzione alla tutela dei figli spesso vittime di queste situazioni.
I punti cardini su cui opera l’Associazione RAGAZZOPADRE sono i seguenti:
SUPPORTO psicologico e legale grazie a collaboratori volontari che forniscono una consulenza generale sulle principali problematiche che un genitore separato si trova ad affrontare;
CONDIVISIONE di esperienze di vita reale, sia tra gli associati, che tra gli utenti esterni all’Associazione cui pure si indirizza l’attività si supporto e di consulenza.
INFORMAZIONE relativamente ad iniziative, eventi, diritti e doveri dei genitori.
L’Associazione potrà inoltre organizzare eventi, concorsi a premi, convegni, conferenze e seminari sui temi in oggetto, onde favorire il confronto e la diffusione dei suoi principi e valori.
L’Associazione avrà come organo principale di diffusione di informazioni il proprio Sito internet (.it) sul quale saranno costantemente inseriti aggiornamenti riguardanti i punti sopra descritti.
Saranno inoltre utilizzati i principali Social Network (Facebook, Twitter …) e Canali Foto (Flickr …) e Video (You Tube …) disponibili Online.
L’Associazione RAGAZZOPADRE, curerà l’interscambio e la pubblicazione degli eventuali contenuti (es. articoli, forum, blog, ecc..) ricevuti dagli associati e dai collaboratori, nonché da parte di utenti esterni all’associazione, avvalendosi di supporti tradizionali (es. cartacei) o informatici (es. sito internet): tali contenuti dovranno comunque attinenti all’oggetto dell’associazione e/o comunque meritevoli, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Potranno altresì essere stretti accordi con aziende che forniscono Servizi e Prodotti, in modo da ottenere supporto tecnico/logistico/economico e da garantire ai soggetti interessati, non necessariamente associati, agevolazioni economiche per l’acquisto di oggetti e/o servizi per la famiglia e non.
Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e rendere più efficaci le proprie iniziative, la Associazione opererà con il criterio della programmazione e della priorità, individuando gli obiettivi e le strategie generali da seguire. La Associazione, ferma restando la propria non derogabile autonomia gestionale, può ricercare e utilizzare il coordinamento con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, che operano istituzionalmente nel medesimo settore.
Gli scopi della Associazione non possono essere oggetto di revisione.

Art. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente e rigoroso secondo la natura di ente senza scopo di lucro che opera nel pieno rispetto dei principi di prudenza, di trasparenza, di correttezza e di moralità. La Associazione non può destinare né distribuire, neppure in modo indiretto, utili, quote di utili, di patrimonio, utilità economiche in qualsiasi forma e comunque denominati, nonché fondi o riserve a chicchessia durante la vita della Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
Per gli organi statutari è previsto in apposito articolo il rimborso delle spese ma espressamente vietato il compenso.
Il patrimonio della Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori all’atto della costituzione e dalle somme versate periodicamente dai soci nella misura stabilita annualmente per la quota sociale di appartenenza. Il patrimonio può essere incrementato per effetto di acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni effettuati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
La Associazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, sempre mantenendosi autonoma in qualsiasi manifestazione della propria attività.

Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche sono costituite da ogni entrata non specificatamente destinata ad incremento del patrimonio. A titolo esemplificativo esse sono costituite dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Associazione; dalle sovvenzioni espressamente destinate alle erogazioni di borse di studio, premi, realizzazione di programmi di studio e ricerca, pubblicazioni e iniziative attinenti gli scopi della Associazione; dai contributi erogati dallo Stato italiano, dalle Regioni, dalle Province, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati di qualsiasi natura; dalle quote versate da enti pubblici e privati, da sostenitori e da benemeriti e da persone fisiche che vogliono sostenere l’attività della Associazione; dai proventi delle attività istituzionali e da quelli delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse all’attuazione degli scopi istituzionali; dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di entrata versata da chicchessia e indirizzata a qualsiasi titolo a dare sostegno alle attività della Associazione.
Ogni risorsa della Associazione sarà impiegata per il suo funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:
1) i fondatori;
2) il presidente;
3) il presidente onorario;
4) il vice-presidente;
6) il consiglio direttivo;
7) l’albo dei sostenitori;

Art. 7 – REQUISITI DI ONORABILITA’, CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI INTERESSI, DECADENZA, AZIONE DISCIPLINARE, RECESSO.

I componenti gli organi della Associazione devono possedere requisiti di onorabilità, rispettabilità, piena capacità civile, specchiata moralità ed indiscussa probità. Non possono ricoprire alcuna carica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
– si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile italiano;
– abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi;
– siano stati sottoposti ad una delle misure di sicurezza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
I componenti degli organi della Associazione devono portare a conoscenza dell’organo di appartenenza tutti i fatti rilevanti di cui sopra ai fini della loro permanenza all’interno della Associazione.
La perdita di uno dei requisiti previsti dallo statuto è incompatibile con la carica di componente di un qualsiasi organo della Associazione. 
Coloro che in qualsiasi momento perdono i requisiti previsti dallo statuto o si trovino in una situazione di incompatibilità decadono d’ufficio dagli organi della Associazione. La decadenza deve tuttavia essere comunicata dal presidente della Associazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, all’interessato e per conoscenza al consiglio direttivo . In caso di inerzia vi provvederà il vice presidente nei dieci giorni successivi.
L’azione disciplinare è promossa dal presidente del consiglio direttivo qualora a carico della persona siano ravvisati la mancata osservanza dello statuto o dei regolamenti, se adottati; costituiscono altresì motivo di deferimento la condotta contrastante con i principi di onestà, lealtà, decoro personale o professionale, nonché l’utilizzo di ogni singola qualifica per scopi personali ed estranei alla Associazione.
L’azione disciplinare può essere altresì decisa dal consiglio direttivo a seguito di gravi e ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dall’assunzione della carica. Le sanzioni conseguenti all’azione disciplinare sono: la censura, la sospensione, l’espulsione.
Il recesso è consentito ad ogni aderente alla Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Art. 8 – I FONDATORI

I fondatori sono le persone indicate nell’atto costitutivo.
I fondatori non possono essere sospesi né espulsi tranne nei casi in cui essi agiscano contro gli interessi della Associazione, compiano atti lesivi dei suoi interessi o compiano atti contrari ai suoi scopi.
Possono altresì essere espulsi in caso di perdita dei requisiti di cui al presente articolo ed in caso di mancato pagamento delle quote deliberate dal consiglio direttivo.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

Il presidente della Associazione è nominato dal consiglio direttivo, ed è il legale rappresentante della Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi e nei giudizi di qualunque grado ordine e natura.
Il presidente sovrintende all’attuazione degli scopi della Associazione, sottopone al consiglio direttivo i programmi e le iniziative ritenute utili e rientranti nelle finalità istituzionali, attua il programma deliberato dal consiglio direttivo e stila le linee guida come definite dal consiglio direttivo; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione e provvede all’esecuzione delle delibere del consiglio direttivo anche avvalendosi di un segretario.
In caso di assoluta ed improrogabile urgenza può prendere ogni decisione di competenza del consiglio direttivo dandole immediata efficacia anche nei confronti dei terzi e con obbligo di comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva. Il presidente può avvalersi di una consulta composta da un minimo di due ed un massimo di cinque membri da lui scelti e nominati, che lo coadiuveranno nell’espletamento delle sue funzioni ed ai quali può affidare particolari mansioni.
Egli cura le relazioni con Enti pubblici e privati, Istituzioni ed altri soggetti anche con l’ausilio di una delegazione.
Il presidente convoca l’assemblea dei sostenitori, ne fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno e la presiede. Presiede e convoca altresì il consiglio direttivo, indirizzandone e coordinandone l’attività e attribuendo competenze specifiche ai singoli componenti del consiglio direttivo, così come può determinare l’azione disciplinare nei confronti di ogni aderente alla Associazione.
Resta in carica tre anni e può essere rinominato. In caso di dimissioni o impedimento temporaneo le sue funzioni, che dureranno fino alla scadenza originaria, saranno assunte dal vicepresidente o, in caso di sua assenza, dal consigliere con maggiore anzianità di appartenenza alla Associazione o di maggiore età.
Il presidente risponde del suo operato di fronte al consiglio direttivo.

Art. 10 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il consiglio direttivo, su proposta di almeno tre componenti, può nominare presidente onorario della Associazione chiunque si sia contraddistinto per particolari meriti scientifici o patrimoniali o che abbia elevato con la sua opera ed il suo apporto il rango della Associazione. Il Presidente onorario, ove nominato, può presiedere l’assemblea della Associazione e partecipa di diritto alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 11 – IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente è nominato dal consiglio direttivo fra i suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente. La sottoscrizione del vice presidente attesta l’impedimento del presidente. Il vice presidente dura in carica tre anni e può essere rinominato.


Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE E SOSTITUZIONE

Il consiglio direttivo della Associazione è composto da 5 a 9 consiglieri nominati dai fondatori all’atto della costituzione o successivamente e necessariamente scelti fra i soci fondatori. Il numero massimo potrà tuttavia essere elevato fino a 13 con la nomina di persone di chiara fama culturale, scientifica, professionale, imprenditoriale o che abbiano fattivamente contribuito allo sviluppo della Associazione. La nomina dovrà essere approvata dal consiglio direttivo  e dovrà essere fatta dai fondatori.
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rinominabili. I membri che rivestono anche la qualifica di fondatori restano in carica a vita. Essi, tuttavia, possono rinunciare alla carica.
Alle riunioni possono essere invitate, a fini consultivi e su parere unanime del consiglio direttivo, persone estranee alla Associazione purché la loro presenza sia utile per lo svolgimento dei lavori.
All’interno del Consiglio Direttivo viene nominato il Segretario che tiene la contabilità ed i libri della Associazione, ne cura i relativi adempimenti ed è custode della cassa dell’Associazione.
Quando per qualunque motivo un consigliere non fa più parte del consiglio, questi può provvedere entro 60 giorni alla sua sostituzione. Tale carica avrà durata uguale a quella degli altri consiglieri.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONI

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione. In particolare:
– predispone e promuove il programma annuale dell’attività della Associazione, ne fissa gli indirizzi generali e ne cura la realizzazione;
– nomina il presidente, il presidente onorario, il vice presidente;
– redige ed approva i regolamenti interni;
– approva il bilancio consuntivo, redige ed approva la relazione morale sulla gestione ed il documento programmatico previsionale;
– delibera l’accettazione di contributi, donazioni, lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili ed immobili;
– delibera gli incrementi di patrimonio;
– provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
– delibera, con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti le modifiche dello statuto fatte salve le disposizioni dell’art.3;
– dispone in modo utilitario l’impiego delle risorse ed eventualmente ne destina una parte a patrimonio;
– delega, se lo ritiene opportuno, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da un massimo di quattro dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti, i poteri e le modalità di espletamento della delega, riservandosi di intervenire in qualsiasi momento per impartire direttive o avocare a sé tutte o parte delle operazioni rientranti nella delega;
– esamina ed autorizza collaborazioni e convenzioni con organismi italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche che dimostrino interesse per l’attività della Associazione;
– esercita tutti i poteri ed assume tutte le decisioni non espressamente demandate ad altri organi della Associazione;
– delibera con il voto favorevole di almeno 5/6 (cinque sesti) lo scioglimento e l’estinzione della Associazione.

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – FUNZIONAMENTO

Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l’anno ed in ogni caso ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata almeno la metà più uno dei consiglieri. Gli avvisi di convocazione, contenenti la data, il luogo, l’ora e gli argomenti da trattare devono essere inviati almeno otto giorni prima della data di adunanza con ogni mezzo che ne assicuri la conoscenza salvo prevedere, in casi di particolare urgenza, un termine di preavviso minimo di due giorni e la convocazione anche telefonica. Il luogo delle adunanze è stabilito nella città sede della Associazione, ma a maggioranza, può essere stabilito anche in altre città d’Italia.
In caso di riunione totalitaria, ove nessuno si opponga, possono essere discusse e deliberate materie non previste dall’ordine del giorno.
All’inizio di ogni riunione il consiglio direttivo nomina un segretario anche estraneo al consiglio, che redige il verbale della riunione. 
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di nomina; in caso di nomina contemporanea dal più anziano d’età.
Tutte le deliberazioni del consiglio, ove non diversamente ed espressamente previsto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le eventuali astensioni non partecipano al computo dei voti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede l’adunanza. Qualora il consiglio sia formato da consiglieri fondatori e consiglieri soggetti a scadenza, risulta determinante il voto dei primi. 
Modalità di riunione e di convocazione possono essere stabilite da apposito regolamento da adottarsi a maggioranza dei soci fondatori.

Art. 15 – L’ALBO DEI SOSTENITORI

L’albo dei sostenitori, il cui numero è illimitato, è formato dai nominativi di coloro che, previa accettazione della domanda di adesione da parte del consiglio direttivo, concorrono agli scopi della Associazione con il contributo dalla stessa deliberato. I sostenitori vengono costantemente informati dell’attività della Associazione ricevendone ogni pubblicazione ed hanno diritto ad accedere all’area riservata del sito internet.
Con cadenza annuale si può svolgere l’assemblea dei sostenitori, presieduta dal presidente della Associazione e/o da un delegato del consiglio direttivo, durante la quale oltre a discutere delle attività svolte, potranno essere avanzati suggerimenti e proposte che saranno sottoposti al vaglio del consiglio direttivo. I sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota annua determinata dal consiglio direttivo.
Il mancato pagamento della quota ne determina l’espulsione per morosità.
L’iscrizione e la partecipazione sono interdette a quei cittadini che aderiscono ad associazioni segrete o che teorizzano o praticano la violenza, la diseguaglianza, la sovversione dell’ordine costituzionale o che siano stati condannati per reati patrimoniali, per reati contrari alle finalità della Associazione o per reati infamanti.

Art. 16 – RIMBORSI SPESE

Ai componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro incarico. Le modalità di erogazione sono stabiliti dal consiglio direttivo, tenendo conto dei risultati di bilancio.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

La Associazione tiene il libro dei sostenitori, il libro delle deliberazioni del consiglio direttivo, il libro delle assemblee dei sostenitori, il libro giornale della contabilità sociale, il libro dell’inventario. Tiene inoltre ogni altro libro che, durante la vita della Associazione si dovesse rendere necessario per l’espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di ente senza scopo di lucro. Per la tenuta di ogni libro si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile. Qualora la Associazione dovesse svolgere attività commerciale occasionale, questa sarà debitamente evidenziata in contabilità e nel bilancio.

Art. 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario della Associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo e quello preventivo avendo cura che entrambi i documenti siano redatti con le regole di un’ordinata contabilità.

Art. 20 – SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

Qualora siano esauriti o irraggiungibili i suoi scopi, la Associazione, con il parere consultivo ma non vincolante dei sostenitori, e con una maggioranza di 5/6 (cinque sesti) dei componenti il consiglio direttivo può essere posta in liquidazione secondo le modalità previste dalla legge. Ravvisandosi la causa di scioglimento, La Associazione, con le stesse maggioranze può fondersi o confluire in altri enti con scopi analoghi. In mancanza e quindi in caso di scioglimento con estinzione il consiglio direttivo nominerà uno o più liquidatori assegnando loro i necessari poteri. Al termine della liquidazione è fatto obbligo alla Associazione di devolvere l’eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni aventi fini analoghi, salvo diversa prescrizione imposta dalla legge.

ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Qualunque controversia compromettibile e conseguente al presente statuto ed ai regolamenti se adottati sarà risolta in via rituale a mezzo arbitrato secondo la procedura di arbitrato monocratico prevista dal Regolamento dell’Associazione “Giustizia Arbitrale” con sede in Livorno. Detto regolamento, nel rispetto delle disposizioni inderogabili degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile italiano, sarà applicato anche nell’ipotesi che detta associazione non dovesse più esistere. In tal caso la nomina dell’arbitro unico, verrà rimessa al Presidente del Tribunale di Livorno. Le parti adotteranno il regolamento dell’Associazione predetta vigente al momento del procedimento. All’arbitro saranno devolute anche tutte le questioni relative alla interpretazione ed attuazione della presente clausola. Il lodo sarà reso in lingua italiana.